Art. 8.
(Direzione esecutiva del DGS).

      1. Il DGS gestisce, attraverso la direzione esecutiva, tutte le funzioni strumentali allo svolgimento delle attività amministrative, contabili e finanziarie, anche dall'AISE e dell'AISI.
      2. Rientrano in particolare tra le funzioni strumentali indicate al comma 1, quelle in materia:

          a) giuridica e del contenzioso;

          b) di reclutamento, stato e progressione di qualifica del personale;

          c) di formazione del personale;

          d) di relazioni esterne;

          e) logistica, limitatamente a quanto attiene agli approvvigionamenti di materiali, mezzi, strumenti, dotazioni strutturali, servizi e lavori che si rendono necessari per il funzionamento degli organismi informativi, secondo le modalità di cui all'articolo 29.
      3. Le forme e le modalità della gestione delle funzioni di cui al comma 2 sono stabilite con apposito regolamento.

 

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